La recente delibera n. 164/25/CONS pubblicata in pieno agosto quando tutti erano sotto l’ombrellone, dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), finalmente ha fatto luce sulle pratiche ingannevoli nel mondo del telemarketing, ponendo l’attenzione sul caso di Sky Italia S.p.A.. L’indagine, scaturita da una segnalazione di Iliad Italia S.p.A. e di un utente, ha portato a galla una serie di irregolarità che mettono in discussione l’efficacia dei controlli interni di Sky sui propri partner commerciali.
La vicenda: numeri non registrati e informazioni false
L’intera vicenda prende il via da un utente, cliente Iliad, che ha ricevuto due chiamate, il 27 e il 29 gennaio 2025, da un call centerche si spacciava per “consulente Iliad”. Durante le conversazioni, l’operatore ha diffuso informazioni false riguardo il contratto dell’utente, comunicando la necessità di sostituire il modem e avvisando di imminenti disservizi e di un aumento dei costi con l’introduzione di vincoli contrattuali.Lo stesso operatore ha, infine, suggerito un recesso gratuito dal contratto Iliad per sottoscriverne uno nuovo con un “Servizio ministeriale per la tutela dei consumatori“. Il consulente, a sua volta, ha indotto l’utente a fornire dati personali, come codice fiscale e IBAN, per attivare un’offerta fibra di Sky Italia S.p.a.Successivamente, l’utente è stato contattato da un addetto che si è qualificato come “Area amministrativa SKY” per confermare l’attivazione del servizio.L’indagine ha rivelato che i numeri utilizzati per le prime chiamate non erano richiamabili e non erano registrati al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) dell’Autorità, un chiaro segnale di irregolarità.
Le contestazioni dell’AGCOM a Sky
L’AGCOM ha contestato a Sky la scarsa efficacia dei suoi sistemi di verifica e monitoraggio sui partner commerciali, in particolare per quanto riguarda i “siti comparatori”. La delibera sottolinea che, sebbene Sky si sia difesa affermando che l’attività del suo partner è esclusa dal Codice di condotta perché basata sul sistema “Call me back” (l’utente chiede di essere ricontattato), l’Autorità ha respinto questa tesi. Per l’AGCOM, infatti, l’attività del partner rientra nel “Teleselling” poiché consiste in un contatto telefonico con operatore a scopo di vendita diretta, indipendentemente dal fatto che avvenga a seguito di una richiesta preliminare.
Il problema principale riscontrato è la carenza nelle procedure di controllo di Sky L’Autorità ha notato che i controlli “ex post” di Sky non sono stati in grado di rilevare che l’utente è stato indotto a dare il consenso a essere ricontattato in modo illecito, ovvero tramite numeri non registrati e con informazioni false. Questa carenza ha permesso che la fase iniziale, quella di procacciamento del cliente, avvenisse con modalità non conformi al Codice di condotta, utilizzando numeri non richiamabili e diffondendo notizie mendaci per spingere l’utente a un contatto successivo apparentemente legittimo.
L’AGCOM ha quindi diffidato Sky a rispettare gli obblighi previsti dai paragrafi 5.1 e 5.2 del Codice di condotta, che impongono agli operatori di verificare che i partner commerciali utilizzino solo numerazioni registrate al ROC e che non si avvalgano di sub-contractor non autorizzati. Sky è ora obbligata a implementare attività correttive entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento e a comunicare le iniziative assunte entro 30 giorni.
Conclusioni
Il caso sollevato dall’AGCOM dimostra come, anche in presenza di apparenti richieste di ricontatto da parte degli utenti, vi possa essere a monte una catena di pratiche ingannevoli, che utilizzano numeri irregolari e false informazioni per carpire il consenso. L’Autorità ha ribadito che il rispetto del Codice di condotta è un obbligo per gli operatori come Sky, che devono garantire l’efficacia dei propri sistemi di controllo, a prescindere dal tipo di contratto stipulato con i partner commerciali. – Fonte www.consumerismonoprofit.it –