Il Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, ha accolto il ricorso presentato da una cittadina nei confronti dell’INPS, stabilendo che non dovrà essere restituita la somma di 8.581,06 euro che l’Istituto aveva richiesto a titolo di indebito su una prestazione di invalidità civile.
La vicenda riguarda una prestazione di invalidità civile riconosciuta alla ricorrente a partire dal 9 luglio 2020 e successivamente confermata nel giugno 2022. Nel febbraio 2024 l’INPS aveva comunicato alla beneficiaria un presunto indebito relativo al periodo 2022-2024, contestando il superamento del limite reddituale previsto per l’erogazione della prestazione e chiedendo la restituzione di 8.581,06 euro.
La donna, assistita dall’avvocato Emanuele Forte, ha impugnato il provvedimento davanti al Tribunale di Cassino, sostenendo che, in materia di indebito assistenziale determinato dal superamento dei limiti reddituali, la restituzione delle somme non può essere richiesta retroattivamente quando l’erogazione non sia imputabile al beneficiario e si sia determinata una situazione di legittimo affidamento.

L’INPS, costituitosi in giudizio, aveva chiesto il rigetto del ricorso, sostenendo che l’indebito fosse conseguenza del venir meno dei requisiti reddituali necessari per beneficiare della prestazione.
Il Giudice del Lavoro ha però richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale l’indebito assistenziale è soggetto a una disciplina specifica. In particolare, quando il pagamento non dovuto dipende dalla carenza dei requisiti reddituali, la ripetizione delle somme può essere richiesta a partire dal momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni previste dalla legge, salvo situazioni particolari, come il dolo del beneficiario.
La sentenza precisa inoltre che la semplice mancata comunicazione dei dati reddituali non è sufficiente, di per sé, a configurare un comportamento doloso quando si tratti di dati che l’ente previdenziale già conosce o ha l’onere di conoscere. Alla luce di tali principi, il Tribunale ha accolto le motivazioni dell’avvocato Forte, stabilendo che le somme erogate dall’INPS prima della comunicazione dell’8 febbraio 2024 non sono più ripetibili.
Nel dispositivo della sentenza, pronunciata a Cassino lo scorso 8 settembre, il giudice del lavoro ha accertato e dichiarato non dovuta la ripetizione dell’indebito di 8.581,06 euro, disponendo inoltre la condanna dell’INPS al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.800 euro, oltre rimborso forfettario delle spese generali del 15%, CPA e IVA.