Arpino – Una cattiva abitudine, tra l’altro pericolosa: da diversi giorni la nostra redazione riceve segnalazione su fuochi accesi da proprietari di poderi, non solo nell’immediata area periferica della città ma anche nei terreni sotto le abitazioni del centro storico. Le ordinanze che disciplinano l’accensione di fuochi variano in base al comune ed al periodo dell’anno: è necessario ricordare che anche nei mesi autunnali ed invernali ci sono delle precise disposizioni che regolano l’abbruciamento di stoppie e residui vegetali, pure nel caso si tratti di piccoli cumuli, con divieti specifici.
La normativa statale vigente, riconosciuta nel D.L. 152/06 del TUA, Testo Unico Ambientale, prevede in generale il divieto di combustione all’aperto di materiali, anche dei soli residui vegetali: di fatto la combustione incontrollata all’aperto, che si tratti di abbruciamenti, roghi e falò, anche di soli residui vegetali, provocano elevate emissioni di inquinanti tra cui polveri sottili (PM10), monossido di carbonio e composti organici volatili (COV) ma anche emissioni di composti organici tossici, quali idrocarburi policiclici aromatici (IPA), diossine e dibenzofurani (PCDD/PCDF). Le deroghe dall’applicazione di tale divieto generale sono stabilite e contemplate sempre nel TUA. Fermo restando che “è data facoltà alle Regioni di limitare o vietare anche questa fattispecie per finalità legate alla qualità dell’aria”. C’è da aggiungere, oltremodo, che recenti disposizioni nazionali sono state introdotte dal D/L 69/2023 per i territori interessati dai superamenti dei limiti per il PM10.
Per quanto riguarda il Comune di Arpino, un’ordinanza del 14 marzo 2014 sottoscritta dall’allora sindaco Renato Rea, prevede che, per il periodo compreso tra il primo ottobre ed il 31 maggio è “consentita la combustione occasionale sul luogo di produzione dei soli residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricola” nelle giornate con assenza di vento, dal sorgere del sole fino alle ore 11:00, in una zona priva di vegetazione per una larghezza di 5 metri, il terreno deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad impedire l’eventuale propagazione delle fiamme, il fuoco deve essere vigilato fino al suo completo spegnimento, i cumuli devono essere di dimensioni limitate, il fumo prodotto non deve arrecare disturbo a terzi, la combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da boschi, abitazioni, strade così anche il fumo non potrà propagarsi in direzione di strade e residenze.
Nella stessa ordinanza si richiama la possibilità di “accumuli per una naturale trasformazione in compost”. Le immagini riportate, per cui scritto, documentano una infrazione che prevede specifiche sanzioni, amministrativa e pecuniaria, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle conseguenze causate dal mancato rispetto delle disposizioni in essere: si tratta di un terreno sottostante alle palazzine in via Alcide De Gasperi, contrada Panaccio di Arpino, su cui, a giorni alterni, vengono accesi fuochi. Dalle testimonianze fornite è evidente che l’ordinanza venga trasgredita, a partire dalla distanza minima dalle abitazioni, gli orari, l’assenza di vento, il fumo che, denso ed acre, entra nelle case limitrofe. I residenti sono invitati a rivolgersi nell’immediatezza alle forze dell’ordine, Polizia Locale o Carabinieri della locale stazione, affinché gli agenti possano accertare la violazione e contravvenzionare in tempo reale.
