Divorzio breve, arriva l’ok della Cassazione: ecco come funziona

Ha stabilito con la sentenza 11906/23 del 16 ottobre che si può chiedere separazione e divorzio in un colpo solo

La notizia che arriva dalla Cassazione è destinata a rendere meno lunga e penosa la storia del ‘fine amore’. Chiamata a esprimersi dal Tribunale di Treviso, in un mare magnum di interpretazioni di dottrina e diverse sentenze – soprattutto dopo la riforma Cartabia – ha stabilito con la sentenza 11906/23 del 16 ottobre che si può chiedere separazione e divorzio in un colpo solo, con risparmio di tempo e di soldi. Qualcosa che andrà soprattutto incontro a chi si separa senza consenso, ma giudizialmente: quando uno dei due coniugi decide unilateralmente di interrompere il sodalizio e magari ha fretta di formalizzare un altro vincolo.

“I tempi tra la separazione e la possibilità di chiedere il divorzio si sono nel tempo via via ridotti, da 5 anni agli attuali 6-12 mesi. Accade quindi spesso che la domanda di divorzio venga proposta mentre è ancora pendente il giudizio di separazione. Le parti, dunque, si trovano in due procedimenti paralleli, con aggravio di costi. L’articolo 473-bis.49 del codice di procedura civile, introdotto dalla riforma Cartabia, permetteva già ora di cumulare le domande di separazione e divorzio: negli atti introduttivi del procedimento di separazione, le parti possono proporre anche la domanda di divorzio. Tuttavia, la domanda di divorzio diventava procedibile solo dopo il decorso del termine (6 in caso di separazione consensuale o 12 mesi in caso di separazione giudiziale). E’ stato proposto per sedare lo stato di incertezza, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione che, con la sentenza 11906/23 del 16 ottobre 2023, ha stabilito che ‘in tema di crisi familiare nell’ambito del procedimento di cui all’art. 473-bis.51 cpc è ammissibile il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio”.

Codice alla mano così cambiano le cose, come ha spiegato all’agenzia Dire l’avvocata Marina Marconato, esperta di diritto di famiglia e affidamento dei minori. I tempi per ottenere il divorzio si sono via via ridotti e “una delle conseguenze è che l’orientamento della giurisprudenza che riteneva nulli gli accordi sulle condizioni del divorzio raggiunti al momento della separazione legale non sarà più mantenuto”, puntualizza.

Le novità

Cosa cambia per l’assegno al coniuge e per chi chiede ‘separazione con addebito‘?. “In caso di presentazione contestuale delle due domande l’assegno di separazione (generalmente più alto) diviene meramente provvisorio e sostituito da quello divorzile. E’ evidente che, anche in fase di accordo, si dovrà considerare quale parametro l’assegno di divorzio e non quello di separazione, così come scarsamente interessante sarà la richiesta di addebito della separazione”.

Infine “essendo ormai unitaria la struttura del procedimento, ma bi-fasica, nella seconda fase non saranno ripetuti gli adempimenti della prima (comparizione personale delle parti ad esempio. In molti tribunali tuttavia- ricorda l’avvocata- si discuteva se la norma relativa alla proposizione cumulativa di domanda di separazione e divorzio giudiziale (quindi in assenza di accordo delle parti) fosse applicabile anche nei casi di domanda congiunta di separazione (separazione consensuale). Mentre nei primi provvedimenti dei Tribunali emergeva il dissenso, via via si è ritenuta invece ammissibile la proponibilità delle domande cumulative anche nei casi di separazione consensuale”, anche se quando c’è accordo “si procede anche con negoziazione assistita”.

In Italia si può divorziare dal 1970 e da allora, se pure con grandi pause tra una tappa e l’altra, si è cercato di rendere la via al divorzio più breve possibile. Ora, Cassazione dixit, tutto si potrà fare in un unico procedimento. Ma allora, quasi quasi, a che serve separarsi? Chissà che prima o poi non si arrivi dritti al divorzio. E dal fatidico SÌ, alla crisi e alla fine… è un attimo. – Fonte www.dire.it –

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