Frosinone: braccio di ferro anche sull’indennità di occupazione della Pietrobono, si cerca la via d’uscita

La messa all'asta della scuola Pietrobono con l'emissione dell'ordinanza di vendita già fissata al 7 ottobre. Molti guardano alla trattativa

Al Comune non resta che l’appello. Agli studenti, ai genitori ed al personale la domanda su come ci sia potuti infilare in una situazione da incubo come questa: col giudice delle esecuzioni che fissa l’udienza per l’emissione dell’ordinanza di vendita dell’immobile della scuola Pietrobono al 7 ottobre 2026 alle ore 12.15. Il Comune di Frosinone, intanto, paga un “canone” ridotto rispetto a quello chiesto dal fallimento e solo grazie all’accoglimento dell’istanza dell’amministrazione per “ottenere il godimento dell’immobile verso la corresponsione di un’indennità di occupazione di euro 2mila mensili e l’impegno di assumersi direttamente ogni onere manutentivo ordinario e straordinario”. Per questo, in una procedura a parte, i curatori fallimentari chiedono che da 2mila si passi a 9400 euro, con recupero ovviamente degli arretrati perché nel frattempo le casse comunali hanno già liquidato le prime mensilità.

Mancato esproprio del terreno, responsabilità che viene da lontano

Ora sarà anche vero che le esigenze del fallimento Mancini siano rilevanti, che il giudice applica solo la legge, ma mettere all’asta una scuola e costringere 21 classi di studenti, con docenti e genitori a vivere questo stato di precarietà è vicenda che va oltre la ragionevole comprensione delle crisi che ogni Comune deve affrontare per accadimenti squisitamente amministrativi. Una scuola costruita su un terreno mai espropriato indica una catena di errori e superficialità che arriva dal passato e che nessuno si è mai preso la briga di affrontare e risolvere. Il sindaco Mastrangeli ha sostenuto che si potesse correre ai ripari con l’acquisizione sanante ma è il potenziale coinvolgimento dell’amministrazione pubblica nel farsi carico di un debito privato ad aver spinto il giudice a confermare la procedura esecutiva. Senza contare il nodo della non retroattività della norma che presiede alla stessa acquisizione sanante che è successiva all’entrata in vigore del testo unico espropri.

Il superamento del nodo della custodia dell’immobile scolastico

Il giudice delle esecuzioni ritiene peraltro, quanto al nodo della custodia dell’immobile, che possa anche rilevarsi “il venir meno dell’interesse del Comune opponente alla sua impugnazione, giacché la sua attuazione è stata di fatto sospesa in esito all’attualità dell’interesse del Comune opponente alla sua impugnazione giacché la sua attuazione è stata di fatto sospesa in esito all’accoglimento della offerta di indennità di occupazione formulata dal Comune, che rende di fatto insussistenti i gravi motivi indefettibili per il provvedimento di sospensione della sua efficacia esecutiva”. Anche perché, allo stato, la continuità didattica è assicurata fino a conclusione dell’anno scolastico.

Il “nodo” è arrivato quindi al ‘pettine’ del giudice dell’esecuzione che ha condannato “l’opponente Comune di Frosinone, in persona del Sindaco p.t., a rifondere a ciascuna parte opposta costituita le spese di giudizio della presente fase sommaria che liquida in 6.950 euro oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CAP come per Legge”.

La scadenza del 10 maggio per introdurre la fase del merito

Il giudice fissa “con termine perentorio fino al 10/05/2026 per l’introduzione della fase di merito del giudizio oppositivo mediante notifica della citazione e iscrizione a
ruolo della causa. Avvisa le parti che la loro costituzione nella fase sommaria dinanzi al G.E. non produrrà alcun effetto nel giudizio di merito eventualmente instaurato ed invita dunque le parti interessate a coltivare il giudizio di merito a costituirsi in tale giudizio ed a depositare in tale sede i documenti eventualmente prodotti in sede esecutiva. Dispone che la parte che intende promuovere il giudizio di merito depositi nel fascicolo della fase contenziosa: copia autentica del verbale dell’udienza fissata dinanzi al G.E. per la fase sospensiva; copia autentica della presente ordinanza (con prova dell’avvenuta comunicazione); copia autentica del ricorso depositato e del relativo provvedimento di fissazione d’udienza”.

Ora il tempo scorre tra procedure giudiziarie e speranza che si trovi un accordo tra amministrazione e fallimento Mancini, per evitare le estreme conseguenze e togliere dall’apprensione la scuola e l’intero quartiere dello Scalo che in quell’istituzione, oltretutto, in larga parte si identifica ed è ancora parte non marginale dei ricordi collettivi.

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Stefano Di Scanno
Stefano Di Scanno
Giornalista Professionista

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