Sono stati annullati ben 90 incarichi di organizzazione per le funzioni di coordinamento per il personale delle professioni sanitarie alla ASL di Frosinone
Ne dà notizia la Fials, col suo segretario Francesco D’Angelo ed il legale Giuseppe Tomasso. La Fials ritiene che la proroga degli incarichi in questione abbia impedito o, comunque, limitato l’attività sindacale. Per questo ha presentato riscorso ai sensi della norma prevista nello statuto dei lavoratori e il Tribunale di Frosinone, con ordinanza del 23 dicembre 2025, ha accolto totalmente il ricorso. Gli incarichi erano stati conferiti sulla base della disciplina posta del contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Sanità; l’art.19 prevedeva solo la possibilità del “rinnovo” dell’incarico, e non la sua ”proroga” e, soprattutto, subordinava il “rinnovo”
all’adozione di una valutazione positiva, al termine dell’incarico.
La scadenza dei ruoli conferiti dopo la stipula del nuovo Ccnl
Nel caso in esame, tutti i soggetti incaricati ad aprile 2022 non sono stati oggetto di
valutazione, “circostanza che ha precluso il rinnovo dei loro incarichi, mentre, come si è osservato, la disciplina del CCNL del 2022 non prevedeva la possibilità di prorogare gli incarichi medesimi. Deve peraltro – vengono al punto D’Angelo e Tomasso – considerarsi che la scadenza degli incarichi conferiti è avvenuta dopo la stipula del nuovo CCNL che ha previsto un diverso sistema di classificazione del personale (art.15) e criteri diversi per la individuazione degli incarichi (art. 24). All’art.36, il CCNL del 2022 ha poi espressamente disciplinato proprio l’ipotesi che ricorre nel caso di specie, ovvero quello della presenza di incarichi già assegnati con il sistema previsto dal precedente CCNL”.
L’azienda avrebbe dovuto trasporre mantenendo la stessa durata
La norma – spiegano sempre dalla Fials – “in maniera inequivocabile stabilisce che resta ferma ‘in ogni caso’ la scadenza precedentemente definita degli incarichi conferiti in base al CCNL del 2018. Previsione che rende illegittima l’adozione da parte della Asl delle due delibere del marzo e del settembre 2025 e da ottobre 2025 a marzo 2026 in quanto gli incarichi in questione erano stati conferiti il 31 marzo 2022 ed andavano a scadenza il 31 marzo 2025; per cui tali incarichi risultavano, a mente del richiamato art.36 del nuovo CCNL, ‘in essere alla data di sottoscrizione della presente Ipotesi di contratto’ (22 novembre 2022)’. Con la conseguenza che si sarebbe dovuto procedere alla semplice ‘trasposizione’ prevista dalla norma citata, con l’assegnazione delle nuove denominazioni degli incarichi, ma mantenendo la durata già definita del 31 marzo 2025, che non poteva essere prorogata”.
Sarebbe stato consentito il rinnovo e non la proroga degli incarichi
Operata la richiamata “trasposizione”, la A.S.L avrebbe potuto poi procedere al “rinnovo” dell’incarico, da distinguere – sottolineano Tomasso e D’Angelo – “rispetto la mera “proroga” perché collegato alla valutazione positiva e alla previa verifica della mancata irrogazione di sanzioni disciplinari superiori alla multa negli ultimi due anni. La normativa pattizia, quindi, non pone alcun obbligo di proroga e neanche di rinnovo degli incarichi, ma solo una facoltà per l’Azienda di procedere al rinnovo degli incarichi, previa valutazione positiva. E’ ammessa però anche la possibilità che al termine degli incarichi non vi sia un rinnovo e quindi che gli “incaricati” tornino nel ruolo in precedenza ricoperto. In definitiva, deve ritenersi che le due proroghe degli incarichi (…) sono state adottate in violazione della disciplina posta dal CCNL del 2.11.2022 (sottoscritto dal sindacato Fials), durante la cui vigenza è intervenuta la scadenza degli incarichi in questione (il 31.3.2025)”.
Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso di D’Angelo e Tomasso
Il tribunale, dunque, ha accertato e dichiarato il carattere antisindacale della condotta dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone ordinando alla medesima Azienda di “rimuovere gli effetti della condotta lesiva, procedendo all’annullamento dei provvedimenti di proroga, promuovendo l’informativa sindacale sulle materie per cui è causa, attivando la contrattazione integrativa aziendale e formulando, previo confronto, il nuovo regolamento sul conferimento e sulla graduazione degli incarichi oggetto delle richiamate delibere”. Il Giudice ha anche ordinato all’Azienda di procedere alla pubblicazione del provvedimento giudiziario sul sito aziendale e all’affissione dello stesso nelle bacheche aziendali delle unità produttive aziendali.