Si spera che la sospensiva della sentenza del Tribunale delle esecuzioni, che stabilisce lo sgombero della scuola Pietrobono, arrivi il prima possibile e comunque antecedentemente alla comparizione delle parti e all’emissione dell’ordinanza di vendita del lotto n. 2, all’udienza fissata per il 18 febbraio 2026 alle ore 11.00. La questione è giuridicamente complessa e ne diamo un sunto per nulla esaustivo. Il giudice dell’esecuzione ha infatti dichiarato l’inopponibilità alla procedura del decreto con cui il Comune di Frosinone ha disposto l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune stesso dell’immobile scolastico. Per questo è stata disposta la liberazione del compendio. Tutto è iniziato nel corso dell’udienza del 2 luglio dello scorso anno in cui un creditore del fallimento Mancini spa ha chiesto l’emissione dell’ordinanza di vendita dell’edificio scolastico “Pietrobono”.
Il provvedimento di acquisizione sanante e la carenza di potere
L’amministrazione comunale si era già mossa con la determinazione dirigenziale n. 3320 del 01/10/2024 disponendo l’acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Frosinone: la cosiddetta acquisizione sanante. Il giudice ha però ritenuto come “la condizione sospensiva del trasferimento del diritto di proprietà sul bene si è perfezionata con il deposito della somma corrispondente all’indennizzo presso la Cassa Depositi e Prestiti Spa, giusto mandato di pagamento n. 545 del 10/02/2025 per l’importo di € 110.351,88”. Il Tribunale dell’esecuzione fa un articolato esame della giurisprudenza e conclude che “il provvedimento di acquisizione sanante deve considerarsi emanato in carenza di potere, in quanto emesso al di fuori delle ipotesi in cui ne è consentita l’adozione, e risulta pertanto disapplicabile ai fini della decisione”.
Sequestro conservativo di molto antecedente al decreto municipale
Rileva, in particolare, che “il decreto di acquisizione in favore del Comune di Frosinone è stato trascritto in data 13/02/2025 e quindi in data ampiamente successiva alla trascrizione da parte del Fallimento Mancini Spa del sequestro conservativo eseguito con nota del 28.02.2017 al n. 2393 r.p. di formalità, in forza del quale si è originata la procedura esecutiva n. 184/2021 r.g.e., riunita alla n. 112/14 r.g.e. e che pertanto esso è inopponibile alla procedura esecutiva”. Tra l’altro “l’espressa previsione normativa dell’efficacia non retroattiva dell’acquisizione del bene al patrimonio dell’Ente pubblico, che si perfeziona non già all’atto dell’emissione del decreto bensì con efficacia decorrente non già dal momento della sua emissione bensì dal “pagamento delle somme dovute ai sensi del comma 1, ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell’articolo 20, comma 14”, quanto l’impossibilità di ancorare all’irreversibile trasformazione del fondo abusivamente occupato una portata abdicativa al diritto di proprietà del privato, chiariscono che l’acquisto resta assoggettato ai limiti di opponibilità di cui agli artt. 2913 e 2919 c.c.”.