Una decisione destinata a riaccendere l’attenzione sul riconoscimento dei cosiddetti sei scatti stipendiali in vista del trattamento di fine servizio. Il TAR del Lazio, con la sentenza n. 12927/2026, pubblicata lo scorso 14 luglio, ha accolto il ricorso presentato da 18 appartenenti alle Forze dell’Ordine in congedo, riconoscendo il loro diritto ai benefici economici previsti dall’articolo 6-bis del decreto legge 387/1987 e disponendo il conseguente ricalcolo dell’indennità di buonuscita.
I ricorrenti, tutti appartenenti alla Polizia di Stato ad eccezione di uno proveniente dal Corpo Forestale dello Stato, erano andati in pensione a domanda, avendo raggiunto almeno 55 anni di età e oltre 35 anni di servizio. La controversia nasceva dal mancato riconoscimento, da parte dell’INPS, dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo del TFS.
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando un orientamento già espresso dalla stessa Sezione e confermato in sede di appello dal Consiglio di Stato. Secondo il Collegio, la disciplina prevista dall’articolo 6-bis del decreto legge 387/1987 consente di riconoscere il beneficio anche al personale che abbia chiesto il collocamento in quiescenza, purché abbia maturato i requisiti previsti dalla norma: 55 anni di età e 35 anni di servizio utile.
Un passaggio particolarmente rilevante della sentenza riguarda il termine previsto per la presentazione della domanda di pensionamento. Il TAR osserva che la norma non qualifica espressamente tale termine come perentorio e non collega al suo mancato rispetto una specifica decadenza. Il Collegio fa propria, sul punto, la posizione già espressa dal Consiglio di Stato, secondo cui non può essere fatta discendere automaticamente una conseguenza decadenziale dal mancato rispetto del termine.
La sentenza affronta anche la questione della perdurante validità della disciplina. Il TAR richiama una precedente pronuncia del Consiglio di Stato, la n. 2831 del 20 marzo 2023, sottolineando come l’articolo 6-bis del decreto legge 387/1987 continui a trovare applicazione ai fini del trattamento di fine rapporto. Il Collegio esclude inoltre che possa essere utilizzata un’interpretazione diversa della norma per limitarne gli effetti in presenza di una precisa previsione legislativa.
Particolarmente significativa è poi la parte relativa alla prescrizione. L’INPS aveva sostenuto che il termine dovesse decorrere dalla data di cessazione dal servizio. Tesi respinta dal TAR: secondo i giudici, il pensionato non è necessariamente in condizione di conoscere, al momento della cessazione, l’eventuale mancato riconoscimento del beneficio.
La decorrenza della prescrizione viene quindi collegata alla effettiva conoscenza del credito, individuata, secondo la giurisprudenza richiamata dal TAR, nella data dell’ordinativo di pagamento o nella comunicazione del prospetto di liquidazione del TFS. È infatti da quel momento che l’interessato può verificare concretamente se il trattamento sia stato correttamente determinato. Nel caso esaminato dal Tribunale, la prescrizione quinquennale non è stata ritenuta maturata.
La conclusione della sentenza è netta: il ricorso viene accolto e viene dichiarato il diritto dei ricorrenti ai benefici economici previsti dall’articolo 6-bis del decreto legge 387/1987. L’INPS è quindi obbligato a procedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, includendo nella relativa base di calcolo i sei scatti stipendiali. Sulle somme riconosciute spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Il TAR ha inoltre condannato l’INPS al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.000 euro, oltre agli accessori e al rimborso del contributo unificato, se dovuto.
La pronuncia rappresenta dunque un importante precedente per il personale delle Forze di Polizia che si trovi nella medesima situazione prevista dalla normativa. Il sindacato P.R.E.Si.Di., unico sindacato intercomparto (Sicurezza, Difesa e Soccorso Pubblico) nel comunicato a firma del Segretario Gererale dr. Giancarlo Cinelli, parla di una «strepitosa vittoria» ottenuta dagli avvocati Carlo Coratti e Maria Luisa Ambroselli e annuncia la propria disponibilità ad assistere altri appartenenti alle Forze di Polizia, alle Forze Armate e al comparto del Soccorso Pubblico interessati alla questione.
La sentenza, tuttavia, va letta nella sua specifica portata: non dispone un pagamento indistinto e automatico a favore di tutti gli appartenenti ai comparti interessati, ma riconosce il diritto dei 18 ricorrenti sulla base della fattispecie sottoposta al giudizio e dell’interpretazione dell’articolo 6-bis fornita dal TAR, anche alla luce della consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato.