Una svolta fondamentale sul fronte della tutela ambientale e della salute pubblica nel territorio della Valle del Sacco. Il Consiglio di Stato (Sezione Quarta, sentenza n. 4045/2026) ha respinto definitivamente il ricorso presentato da una società industriale, confermando l’ordinanza della Provincia di Frosinone che impone alla ditta con stabilimento a Ferentino l’adozione delle misure di prevenzione, messa in sicurezza d’emergenza e bonifica dei terreni e delle acque sotterranee.
Le origini dell’inchiesta
La vicenda affonda le sue radici nei controlli e nelle indagini avviati a partire dal 2021 dai Carabinieri Forestali di Anagni, all’epoca guidati dall’ispettore Fabio Castellucci, in collaborazione con i tecnici dell’ARPA Lazio. Nel corso dei sopralluoghi presso il sito industriale di Ferentino, su due lotti tra proprietà e locazione, le autorità hanno accertato una grave contaminazione causata da condotte illegittime nella gestione di scarichi e rifiuti.
Nello specifico, è stato riscontrato l’impiego anomalo delle acque di processo aziendali immesse nella falda attraverso i pozzi dello stabilimento. Gli esami analitici hanno rilevato concentrazioni fuori norma e ben superiori ai limiti di legge per diversi metalli pesanti: alluminio (rilevato a $710~\mu g/l$ contro un limite di 200), ferro ($2063~\mu g/l$ a fronte di un limite di 200), manganese ($1303~\mu g/l$ a fronte di un limite di 50) e nichel ($35~\mu g/l$ su un limite di 20).
Il rigetto dei ricorsi e la conferma del principio “chi inquina paga”
A fronte della diffida e dell’ordinanza emessa dalla Provincia di Frosinone nel febbraio 2022, la società aveva opposto ricorso dinanzi al T.A.R. del Lazio Sezione staccata di Latina. A seguito del primo rigetto da parte del Tribunale Amministrativo Regionale, la società si è rivolta al Consiglio di Stato chiedendo la riforma della pronuncia, sostenendo, tra le varie tesi, la presunta origine naturale della presenza dei metalli e l’assenza di prova dell’elemento soggettivo, ovvero dolo o colpa.
I giudici del Consiglio di Stato hanno smontato le tesi difensive dell’azienda. Nella sentenza viene ribadito che, secondo il principio comunitario “chi inquina paga”, la responsabilità in materia di bonifiche ambientali ha natura oggettiva e si basa sul criterio probabilistico del “più probabile che non”. La presenza accertata degli inquinanti nelle acque di processo dei pozzi aziendali e la pertinenza delle sostanze con le attività chimiche svolte costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti. La società, inoltre, è stata condannata al pagamento delle spese legali in favore della Provincia di Frosinone e dei Ministeri costituiti.
Una decisione fondamentale per il territorio
Il pronunciamento della giustizia amministrativa rappresenta un traguardo di rilievo per l’intero comprensorio. Per la prima volta, oltre all’accertamento dei profili penali delle condotte, una società viene obbligata in sede amministrativa a ripristinare integralmente lo stato dei luoghi. Sebbene la bonifica di questo singolo sito rappresenti un tassello in un contesto ambientale complesso, la sentenza stabilisce un precedente nell’applicazione delle sanzioni ambientali e nella tutela della falda acquifera locale.