Superbonus edilizio, ok definitivo al decreto: ecco le nuove regole

Tra le deroghe approvate: sconto in fattura e cessione del credito per i lavori effettuati nei territori colpiti da sisma dal 1° aprile 2009

Il decreto legge sui crediti fiscali derivanti dal superbonus e dagli altri bonus edilizi – approvato in via definitiva con la fiducia al Senato – contiene il divieto di usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito per le spese sostenute per i nuovi interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, superbonus, bonus facciate. Con alcune deroghe: nel caso di lavori per i quali sia stata già presentata la Cila o per gli interventi su parti comuni di proprietà condominiale, qualora intervenga una nuova delibera assembleare di approvazione della variante.

Rispetto al testo originario del Consiglio dei ministri, approvato a metà febbraio, nel corso dell’iter alla Camera sono state introdotte una serie di condizioni (non modificate dal Senato) in presenza delle quali, ad alcuni interventi già in corso non si applica la nuova disciplina. Introdotta la proroga dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 per il Superbonus al 110% per i lavori effettuati su villette e case unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo. Si tratta in particolare dei lavori realizzati sostanzialmente sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari a condizione che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno.

Tra le deroghe approvate in Parlamento anche: sconto in fattura e cessione del credito per i lavori effettuati nei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e in quelli danneggiati dalle alluvioni a partire dal 15 settembre 2022 nelle Marche; per i lavori realizzati dagli IACP sugli immobili di edilizia popolare, dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, dalle Onlus o dalle organizzazioni di volontariato; per quelli volti al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (con detrazione al 75 per cento). Infine, per banche, intermediari finanziari e imprese di assicurazione (cessionari di crediti di imposta per interventi legati al cosiddetto Superbonus) è concessa la possibilità di convertire i crediti acquistati in Btp a dieci anni, qualora abbiano esaurito lo spazio fiscale per le compensazioni. – Fonte www.dire.it –

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