Il Giudice di Pace di Frosinone ha annullato una cartella esattoriale inerente al COSAP, richiesta dalla Provincia di Frosinone a una contribuente di Patrica.
La signora, ritenendo di non dover pagare, si era rivolta all’Associazione Codici e, assistita dagli Avvocati Giammarco Florenzani e Fabrizio Montoni, ha impugnato la cartella esattoriale rilevando che il suo accesso sulla strada provinciale dovesse essere esentato dal pagamento in quanto “a raso”, ovvero privo di opere visibili e non fornito da alcun servizio da parte dell’Ente provinciale.
La sentenza
L’Avv. Fabrizio Montoni esprime grande soddisfazione a seguito dell’emissione della sentenza che ha accolto in pieno tutte le contestazioni formulate: “La cartella era fondata sul canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), richiesto dalla Provincia di Frosinone per gli anni 2019 e 2020. Nel caso di specie, il canone era stato richiesto in relazione ad un ‘accesso a raso’. Tale richiesta era assolutamente illegittima, perché la normativa nazionale prevede il canone solo per i passi carrabili e la giurisprudenza, da ormai almeno dieci anni, ha affermato che l’accesso a raso non è qualificabile come tale. Nonostante questa distinzione, la Provincia, con il proprio regolamento, aveva esteso la nozione di ‘passo carrabile’, facendovi rientrare anche quella di ‘accesso a raso’ e prevedendo dunque maggiori ipotesi di applicabilità del tributo. Anche quest’ultimo modo di procedere era illegittimo, poiché un regolamento non può essere contrastante con la normativa nazionale: in caso di contrasto, il regolamento dell’Ente locale deve essere disapplicato. Tutte queste criticità sono state evidenziate al Giudice di Pace, il quale ha sposato per intero la linea difensiva. Infatti, non solo ha ricordato che il presupposto del COSAP è rappresentato dall’occupazione di suolo pubblico mediante opere visibili che ne rendano concreta la sottrazione all’uso collettivo’ — e che quindi il tributo non si applica agli accessi a raso —, ma ha anche stabilito che il regolamento della Provincia contrastava con la normativa nazionale. In conclusione, il Giudice – dopo aver espresso motivazioni attente e ragionate – ha annullato la cartella di pagamento e disapplicato il regolamento della Provincia, condannando l’Ente anche alle spese di giudizio”.
“Anche in questa occasione è stata ristabilita la conformità al diritto: lo studio della situazione di fatto e della normativa ha condotto a un importante risultato, sia per il caso particolare – poiché l’assistita non dovrà pagare somme non dovute – sia in ottica generale, avendo fissato princìpi fondamentali a tutela di tutti i contribuenti”. – Conclude.