Un chiarimento sulla legittimità dell’indennità di funzione eventualmente riconosciuta al vicepresidente vicario del Consiglio comunale di Frosinone. È quanto chiede il consigliere comunale di Forza Italia Pasquale Cirillo, che il 15 ottobre ha trasmesso un articolato quesito al segretario generale del Comune, l’avvocato Mauro Andreone, e al sindaco Riccardo Mastrangeli.
Al centro della questione c’è il rapporto tra il Testo unico degli enti locali, lo Statuto comunale e il Regolamento del Consiglio, con particolare riferimento alla possibilità che il vicepresidente vicario percepisca un’indennità di funzione quando sostituisce integralmente il presidente.
Cirillo richiama l’articolo 82 del decreto legislativo 267 del 2000, che individua le categorie di amministratori locali aventi diritto all’indennità di funzione. Tra queste figura il presidente del Consiglio comunale, ma non il vicepresidente. Una distinzione che, secondo la ricostruzione contenuta nel documento, non consentirebbe di estendere automaticamente il trattamento economico a una figura non espressamente contemplata dalla normativa statale.
Il nodo dello Statuto comunale
La questione assume particolare rilievo alla luce dell’articolo 40, comma 3, dello Statuto del Comune di Frosinone. La disposizione stabilisce che al presidente del Consiglio comunale spetta l’indennità prevista dalla legge e che al vicepresidente non compete alcuna indennità, fatta eccezione per i casi di sostituzione totale del presidente, disciplinati dal Regolamento consiliare.
È proprio su questa eccezione che si concentra il quesito di Cirillo. Il consigliere chiede di chiarire se l’esercizio integrale delle funzioni presidenziali possa costituire il presupposto per riconoscere un’indennità oppure se, anche in questo caso, debba prevalere quanto stabilito dalla normativa nazionale.
Secondo la tesi esposta nel documento, la sostituzione del presidente avrebbe una funzione organizzativa, finalizzata a garantire la continuità dei lavori dell’assemblea, senza comportare il trasferimento della titolarità della carica né il riconoscimento automatico del relativo trattamento economico.
Il parere del Ministero dell’Interno
A sostegno della propria richiesta, Cirillo allega il parere del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2022, pubblicato nella sezione dedicata a Territorio e autonomie locali il 26 agosto dello stesso anno.
Il documento ministeriale affronta proprio la questione dell’indennità di funzione al vicepresidente del Consiglio comunale. Il Ministero rileva che l’articolo 82 del Testo unico degli enti locali non contempla tale figura tra i beneficiari e che l’elenco previsto dalla norma non può essere esteso ad altre categorie di amministratori attraverso disposizioni statutarie o regolamentari comunali.
Il parere richiama inoltre il principio della gerarchia delle fonti del diritto, evidenziando che l’autonomia normativa degli enti locali deve essere esercitata nel rispetto delle disposizioni legislative nazionali. Una posizione che, secondo Cirillo, rende necessario verificare la compatibilità della previsione contenuta nello Statuto di Frosinone con la disciplina statale.
Il consigliere sottolinea anche che la qualifica di vicepresidente vicario attribuisce una precedenza nell’esercizio delle funzioni sostitutive, ma non trasforma il vicepresidente nel titolare della carica di presidente. Né, secondo la sua interpretazione, sarebbe sufficiente l’appartenenza all’Ufficio di presidenza per maturare il diritto a un’indennità di funzione.
La richiesta al segretario generale e al sindaco
Nel quesito, Cirillo formula sette richieste di chiarimento. Tra queste, la natura tassativa dell’elenco dei beneficiari previsto dal Testo unico, l’esclusione del vicepresidente vicario dalle categorie aventi diritto all’indennità e la corretta interpretazione della clausola statutaria relativa alla sostituzione totale del presidente.
Chiede inoltre di chiarire se l’eventuale previsione di un compenso in favore del vicepresidente, in caso di sostituzione integrale, debba essere considerata non applicabile qualora incompatibile con la normativa statale. Un’ulteriore precisazione riguarda la distinzione tra indennità di funzione e gettone di presenza. Cirillo evidenzia che l’eventuale diritto al gettone spettante al consigliere comunale per la partecipazione alle sedute, nei limiti previsti dalla legge, costituisce una fattispecie distinta e non può essere assimilato all’indennità connessa a una carica istituzionale.
La conclusione sottoposta agli uffici comunali è netta: per il consigliere, il vicepresidente vicario non avrebbe diritto a percepire un’indennità di funzione né per la semplice elezione alla carica, né per l’appartenenza all’Ufficio di presidenza, né per l’esercizio temporaneo delle funzioni del presidente.
Ora la richiesta è quella di un chiarimento formale da parte degli uffici competenti, chiamati a pronunciarsi sulla questione alla luce delle disposizioni normative e del parere ministeriale richiamato. Il documento di Cirillo contiene una tesi interpretativa e una richiesta di verifica: non costituisce, di per sé, una decisione del Comune sulla spettanza o meno del compenso.