Inceneritore di San Vittore del Lazio, il Consiglio di Stato al Tar: esamini il merito dei ricorsi di Comuni e Fare Verde

Annullata la sentenza di primo grado che aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro gli atti autorizzativi della IV linea dell'impianto

Esordio amaro per Eni Plenitude, nuova proprietaria dal 10 aprile scorso di Acea Ambiente, società quest’ultima che annovera tra i propri impianti l’unico inceneritore della regione, quello di San Vittore del Lazio. Infatti il Consiglio di Stato (CdS) ha riaperto il giudizio sulla IV linea: il Tar – secondo quanto disposto dal giudice amministrativo di secondo grado – dovrà esaminare il merito. L’appello al CdS era stato proposto dal limitrofo Comune di Rocca d’Evandro, dopo che la sentenza del Tar di Latina aveva dichiarato improcedibile il ricorso contro gli atti autorizzativi della ulteriore infrastruttura di termocombustione tesa ad incrementare il volume complessivo dei rifiuti trattabili nel sito.

In primo grado i Comuni di Rocca D’Evandro, di Mignano Monte Lungo, di San Pietro Infine e l’associazione ambientalista Fare Verde Onlus, avevano chiesto l’annullamento della determinazione della Regione Lazio – Direzione Ambiente 12 luglio 2022 n. G09041, con “ad oggetto il ‘Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art.27bis del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. del progetto di ‘Adeguamento impiantistico e sistemazione ambientale del termovalorizzatore di San Vittore del Lazio con la realizzazione di una quarta linea’, con la quale è stata espressa pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi”.

La quarta linea tratterà 180mila tonnellate in aggiunta alle 397mila autorizzate

Attualmente le 3 linee di incenerimento indipendenti in funzione sono autorizzate a bruciare 397.000 tonnellate l’anno (t/a) di Css/Cdr (Combustibile Solido Secondario/Combustibile Derivato dai Rifiuti) prodotto dal trattamento dei rifiuti solidi urbani e da fanghi da depurazione. La costruzione della quarta linea consente di “termovalorizzare” ulteriori 180.000 t/a. Secondo i ricorenti di primo trado – citati dalla sentenza del Consiglio di Stato – “già nel 2012, con solo due linee di incenerimento in funzione (linea n. I in manutenzione) ed una capacità di trattamento autorizzata di circa 250.000 t/a di Css, vi sarebbero state gravi conseguenze della produzione dell’impianto sulla salute della popolazione circostante”.

In particolare i tre Comuni e Fare Verde citavano “un eccesso di ospedalizzazioni per malattie dell’apparato respiratorio (+26%) e per malattie polmonari cronico ostruttive (+86%), un aumento dei ricoveri per malattie dell’apparato respiratorio nei bambini (0-14 anni) a causa dell’elevata concentrazione di PM10 (Studio Eras Arpa Lazio 2013, in atti)”. Inoltre – tra i motivi del ricorso di primo grado – si sosteneva come “non emergerebbe alcuna coerenza tra il Piano Regionale Gestione dei Rifiuti (aggiornato con Delibera del Consiglio regionale n. 4 del 5 agosto 2020) e il progetto di realizzazione della IV Linea per l’inceneritore di San Vittore del Lazio”.

I ricorrenti puntano su situazione epidemiologica e vicinanza ad un asilo

“Inoltre, come riportato dalla stessa Acea Ambiente nello Studio di Impatto Ambientale, l’attuale impianto e, quindi l’eventuale IV linea di incenerimento, distano circa 600 metri dalla scuola dell’infanzia di San Cesareo (Comune di San Vittore del Lazio)”. Secondo i ricorrenti c’è altro: “la Via in esame rientrerebbe tra le competenze del Ministero dell’Ambiente e non in quelle della Regione Lazio”, “il parere di competenza rilasciato dalla Asl di Frosinone il 27 settembre 2021 presenterebbe delle criticità in quanto non risulterebbe essere conforme a quanto dichiarato dalla stessa Asl di Frosinone in conferenza di servizi”.

Poi, ancora, “Il Comune di San Vittore del Lazio non è dotato di strumenti di pianificazione urbanistica e l’area oggetto dell’intervento per la realizzazione della IV Linea è un’area agricola”. A seguire un elenco di lacune in una serie di pareri obbligatori non presenti agli attie la menzione di pareri contrari alla Via. La citazione dei motivi dell’impugnativa di primo grado sono rilevanti perché sono le stesse questioni che il Tar dovrà dettagliatamente esaminare. Il Consiglio di Stato, in ogni caso, riconosce la persistenza dell’interesse del Comune di Rocca d’Evandro all’annullamento della pronuncia di compatibilità ambientale: “L’interesse del Comune è attuale, poiché la pronuncia di Via è tuttora efficace; concreto, poiché l’intervento incide sul territorio comunale e sulle matrici ambientali”.

Il CdS riconosce l’interesse dei ricorrenti ad agire a tutela del territorio

Il CdS bacchetta i giudici di primo grado sentenziando che “a differenza di quanto ritenuto dal T.a.r., il ricorso e i motivi aggiunti di primo grado avrebbero dovuto essere ritenuti procedibili”. E aggiunge: “Nel caso in esame, il T.a.r. ha adottato una declaratoria di improcedibilità sulla base di una motivazione tautologica, fondata sulla mera valorizzazione del fine pratico perseguito dalla parte ricorrente, senza analizzare in alcun modo, sul piano tecnico – giuridico, l’attività amministrativa sottesa alla realizzazione dell’impianto di cui trattasi, privando in tal modo la parte dell’esame di merito della controversia”.

Per questi motivi, il CdS “definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la sentenza appellata e rinvia la causa al primo giudice”. Da qui la sentenza che aggiudica un round importante al Comune di Rocca d’Evandro e ai ricorrenti del primo grado: “Fare Verde Provincia di Frosinone APS – ricorda il presidente dell’associazione ambientalista Marco Belli – ha collaborato attivamente con il Comune di Rocca d’Evandro nell’attività di approfondimento tecnico e documentale e nella tutela ambientale che ha portato all’instaurazione e alla prosecuzione del contenzioso amministrativo. La decisione del Consiglio di Stato riveste particolare rilievo perché afferma che il ricorso non aveva perso il proprio interesse per il solo fatto che, nelle more del giudizio, fossero stati banditi gli appalti e avviati i lavori”.

Marco Belli: la sentenza del Tar aveva ostacolato verifiche sugli atti autorizzativi

“La conseguenza pratica della decisione – ricorda e conclude Belli – è che il TAR Latina dovrà ora pronunciarsi, per la prima volta, sul merito delle numerose questioni tecniche e giuridiche rimaste finora non esaminate, comprese quelle riguardanti la legittimità della VIA, del PAUR e degli altri atti autorizzativi della IV linea. Tra queste figurano rilevanti profili ambientali, urbanistici, autorizzativi e procedimentali sollevati dai ricorrenti. Di fatto, la precedente decisione del TAR aveva impedito qualsiasi verifica sulla legittimità degli atti autorizzativi proprio perché, nel frattempo, l’opera era entrata nella fase di realizzazione. Il Consiglio di Stato ha invece affermato il principio opposto: è la realizzazione dell’opera a dipendere dalla legittimità della VIA e del PAUR, sicché l’avanzamento dei lavori non può precludere il controllo del giudice sulla validità dei provvedimenti autorizzativi”.

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Stefano Di Scanno
Stefano Di Scanno
Giornalista Professionista

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