Per accertare automaticamente un’infrazione rilevata da un impianto semaforico non è sufficiente che il dispositivo sia stato approvato dal Ministero: è necessaria anche l’omologazione. È questo il principio alla base della sentenza pronunciata ad inizio ottobre dal Giudice di Pace di Frosinone, dottoressa Claudia Taormina, che ha accolto il ricorso presentato dall’avvocato Roberto Iacovacci, annullando un’ordinanza-ingiunzione della Prefettura relativa a una sanzione per il passaggio con il semaforo rosso.
La vicenda riguarda un giovane automobilista, residente nel capoluogo, sanzionato per una violazione dell’articolo 146, comma 3, del Codice della Strada, accertata a luglio 2025 attraverso un dispositivo di rilevamento automatico di tipo Photored, il cosiddetto “semaforo intelligente”. La sanzione ammontava a 334 euro.
Assistito dall’avvocato Roberto Iacovacci, specializzato in opposizione avverso sanzioni amministrative, verbali ed infrazioni al Codice della Strada, il conducente ha contestato la legittimità dell’accertamento, sostenendo, tra le altre questioni, che l’apparecchiatura utilizzata non risultava omologata. Una contestazione sulla quale il giudice ha concentrato l’esame, ritenendola sufficiente a definire il procedimento senza dover affrontare gli ulteriori motivi del ricorso.
La distinzione tra approvazione e omologazione
Nelle motivazioni della sentenza, quindi, il Giudice di Pace accoglie le adduzioni di Iacovacci e richiama l’articolo 45, comma 6, del Codice della Strada, che prevede l’omologazione dei dispositivi e dei mezzi tecnici impiegati per il controllo e il rilevamento automatico delle violazioni.
Il provvedimento sottolinea inoltre la distinzione tra approvazione ministeriale e omologazione, disciplinate dall’articolo 192 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada. Si tratta di procedure differenti, con funzioni ed effetti distinti: l’omologazione comporta una verifica tecnica della conformità del prototipo ai requisiti previsti dalla normativa, mentre l’approvazione riguarda le apparecchiature per le quali il regolamento non stabilisce caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni.
A sostegno di questa interpretazione, la giudice richiama la giurisprudenza della Corte di Cassazione, evidenziando come i due procedimenti non possano essere considerati equivalenti ai fini della legittimità degli accertamenti automatici.
Il precedente della Cassazione e l’applicazione ai semafori
Tra i riferimenti giurisprudenziali riportati nella sentenza figura l’ordinanza della Cassazione, la n. 10505 del 18 aprile 2024, che ha ribadito la distinzione tra approvazione e omologazione in materia di dispositivi elettronici di rilevamento delle infrazioni stradali.
Il Giudice di Pace di Frosinone richiama inoltre l’ordinanza n. 21861 del 26 giugno 2026, relativa al sistema PARVC, ritenuto analogo, sotto il profilo del regime giuridico, al dispositivo Photored oggetto della controversia. La pronuncia viene utilizzata per sostenere l’applicabilità del medesimo principio anche ai sistemi automatici destinati a rilevare il passaggio con il semaforo rosso.
Il punto centrale è che la necessità dell’omologazione non riguarda soltanto gli autovelox, ma, secondo il ragionamento seguito nella sentenza, anche i dispositivi semaforici automatici soggetti alla medesima disciplina normativa.
La Prefettura non ha documentato l’omologazione
Nel caso esaminato, la Prefettura di Frosinone aveva sostenuto la legittimità dell’accertamento, richiamando anche una nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dell’11 novembre 2020, relativa all’approvazione ministeriale del dispositivo.
Secondo la giudice, tuttavia, tale documentazione non era sufficiente a dimostrare l’avvenuta omologazione dell’apparecchiatura.
La sentenza precisa che spetta all’Amministrazione dimostrare non soltanto l’esistenza della violazione contestata, ma anche la regolarità tecnico-amministrativa dello strumento impiegato per rilevarla. Nel procedimento in questione, la Prefettura non ha fornito documentazione attestante l’omologazione del dispositivo.
Da qui la decisione di accogliere il ricorso, annullare l’ordinanza-ingiunzione e condannare la Prefettura al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 43 euro per spese e 250 euro per compensi professionali, oltre agli ulteriori oneri previsti dalla legge.
Una questione che interessa gli automobilisti
La decisione riporta al centro dell’attenzione il tema della regolarità dei dispositivi elettronici utilizzati per elevare sanzioni stradali. Si tratta di strumenti che consentono di accertare le infrazioni senza la presenza diretta degli agenti sul posto e per i quali la conformità ai requisiti normativi assume un ruolo determinante.
Il principio affermato nella sentenza è chiaro: l’approvazione ministeriale, da sola, non può essere considerata automaticamente sostitutiva dell’omologazione richiesta dalla legge.
La pronuncia del Giudice di Pace di Frosinone si inserisce così nel dibattito giuridico sulla legittimità degli accertamenti effettuati mediante dispositivi automatici, estendendo al caso concreto di un Photored i principi richiamati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di omologazione degli strumenti di rilevamento.
Un tema destinato a mantenere alta l’attenzione di automobilisti e amministrazioni, soprattutto per le possibili conseguenze sulla validità delle sanzioni elevate attraverso apparecchiature la cui omologazione non sia stata adeguatamente documentata.
Ma attenzione ai ricorsi
È necessario chiarire che, per gli automobilisti che abbiano ricevuto una sanzione rilevata dallo stesso dispositivo, o da apparecchiature analoghe, la sentenza può costituire un precedente da valutare, ma non comporta automaticamente l’annullamento delle multe già pagate. Chi ha già versato la sanzione, infatti, deve verificare caso per caso la possibilità di agire, tenendo conto dei termini di legge e degli effetti del pagamento, che in linea generale può equivalere ad accettazione della violazione e rendere più difficile contestarla successivamente. Un eventuale ricorso dovrebbe quindi essere valutato con un professionista, esaminando la documentazione relativa al dispositivo, la data e le modalità della contestazione e la posizione concreta dell’automobilista.
Nel caso specifico che riguarda l’impianto semaforico di Tecchiena, va inoltre precisato che, qualora la Prefettura di Frosinone decidesse di proporre appello contro la sentenza del Giudice di Pace, un’eventuale soccombenza del ricorrente comporterebbe l’obbligo di sostenere le onerose spese processuali oltre che quelle legali.
Infine va anche detto che, ad oggi, il Photored è normalmente funzionante: nei giorni addietro l’impianto è stato migliorato con l’installazione di segnalatori audio per gli attraversamenti pedonali e di radar “smart traffic light” ovvero dispositivi avanzati che scansionano la strada fino a diverse centinaia di metri di distanza, progettati per ridurre le code e fluidificare la circolazione, regolando i tempi del verde in base al flusso effettivo dei veicoli.