Non aveva sostenuto spese per la campagna elettorale, ma la mancata presentazione del rendiconto previsto dalla legge gli era costata una sanzione di 25.823 euro. Il Tribunale ha ora annullato il provvedimento, accogliendo il ricorso presentato nell’interesse di un candidato consigliere non eletto alle elezioni amministrative del 2021 nel Comune di Sora.
La vicenda nasce dall’obbligo, previsto dalla normativa in materia di spese elettorali, di presentare la relativa dichiarazione anche quando il candidato non abbia raccolto fondi né sostenuto spese per manifesti, materiale elettorale o altre iniziative legate alla campagna.
Nel caso in esame, il candidato non aveva presentato il rendiconto e non aveva successivamente adempiuto alla diffida del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale. Da qui l’irrogazione della sanzione, per un importo di quasi 26mila euro.
Il provvedimento è stato però impugnato davanti al Tribunale dall’avv. Luigi Reale. Il legale ha contestato la regolarità della procedura seguita prima dell’emissione dell’ordinanza-ingiunzione, concentrando il ricorso sulle modalità con cui era stata notificata la diffida.
Il Tribunale ha accolto i motivi proposti dalla difesa, rilevando un vizio nella notificazione dell’atto che precedeva l’ordinanza di pagamento. L’irregolarità procedurale ha quindi determinato l’annullamento della sanzione da 25.823 euro.
La decisione richiama l’importanza del rispetto delle garanzie procedurali nei procedimenti di natura sanzionatoria: la corretta notificazione degli atti preliminari costituisce infatti un passaggio essenziale affinché il destinatario possa conoscere quanto gli viene contestato e possa esercitare le proprie facoltà di difesa.
«Il Tribunale ha accolto i motivi del ricorso, rilevando un difetto nella procedura di notificazione della diffida che precede l’ordinanza-ingiunzione di pagamento – spiega l’avv. Reale–. Dal punto di vista tecnico, la decisione conferma come il rispetto rigoroso delle forme e dei passaggi previsti dalla legge sia l’elemento cardine per la validità di qualsiasi provvedimento di natura sanzionatoria, a prescindere dal merito della vicenda».
Una vicenda nella quale, dunque, non è stato il merito dell’omesso adempimento a risultare decisivo, ma la regolarità del procedimento seguito per arrivare all’applicazione della sanzione.