L’incomprensibile “valzer” dell’atto aziendale dell’Asl di Frosinone giunge alla battuta finale: abbiamo assistito ad un documento organizzativo dell’intera struttura sanitaria e dei suoi servizi prima sospeso, poi revocato definitivamente e, infine, ripresentato praticamente immutato. Sullo sfondo una azione giudiziaria per pratica antisindacale portata avanti dal sindacato Fials.
Il punto certo è che con delibera 567/2025 il direttore generale Arturo Cavaliere, dopo aver ricordato che “con atto deliberativo n. 545 del 1° luglio 2025 veniva disposta la sospensione in via cautelativa della Deliberazione n. 482 del 16 giugno 2025 recante ‘proposta di atto di autonomia aziendale dell’ASL di Frosinone’ in considerazione dell’interlocuzione ln corso con la Regione Lazio in riferimento a taluni aspetti sollevati dall’interlocuzione oggetto della citata nota del novembre 2024; considerato che nelle more le interlocuzioni con la Regione Lazio si sono concluse”; ritiene opportuno “revocare la deliberazione n 482 del 16 giugno 2025”. In sostanza – ricostruiscono Francesco D’Angelo e Giuseppe Tomasso, rispettivamente segretario generale e legale della Fials Frosinone -, si approva l’atto aziendale il 16 maggio con delibera 482, poi lo si sospende con delibera del primo luglio n545, deducendo che si stava interloquendo con la Regione e poi dopo due giorni essendo terminata l’interlocuzione con la Regione, se ne dispone la revoca definitiva. Le motivazioni riportate nei suddetti provvedimenti sono oscure e poco trasparenti – sottolineano dal sindacato – e ciò ha indotto molti a pensare a pressioni/giochi politici da parte di taluno/i anche per non approvare un atto aziendale ‘proposto e redatto’, in sostanza, dal precedente Manager Pulvirenti. Le tesi si rincorrono e sono diverse e fantasiose”.
La Fials denuncia la mancata precisazione delle ragioni del valzer di delibere
Ma secondo la Fials le ragioni della revoca sono molto più semplici “ma il manager preferisce non dichiarale per non dare soddisfazione alla organizzazione sindacale Fials e non evidenziare un errore procedurale compiuto. Vediamo il perché. Appare incomprensibile il fatto che il manager si sia affrettato il 30 giugno a convocare per via telefonica tutte le organizzazioni sindacali, comparto e dirigenza, invitandole a recarsi immediatamente presso la Direzione generale per sottoscrivere un verbale nel quale si approva senza rilievi l’atto aziendale di cui alla delibera n 482 del 16. maggio 2025. Tutte le sigle, manco a dirlo, hanno provveduto a sottoscrivere, con esclusione della Fials. Sennonché, poi il 1 luglio 2025 in serata viene adottata la prima delibera quella di sospensione della delibera 482/202. Ciò avviene perché la Fials ha notificato il ricorso per condotta antisindacale ex art 28 l 300/1970 chiedendo al Tribunale l’annullamento proprio della delibera n. 482/2025 per la mancata preventiva informativa. Il manager ha così dapprima sospeso il provvedimento e poi consultatosi con il legale cui ha conferito apposito mandato, ne ha disposto la revoca. Detto legale, specializzato nel settore pubblico impiego e diritto del lavoro, ha evidentemente e correttamente suggerito di annullare l’atto 483/2025 piuttosto che attendere l’annullamento in sede giudiziale, risultando ben poche le argomentazioni difensive da poter far valere”.
Tribunale, in udienza via Fabi dichiara cessata la materia del contendere
Ma la questione è che le ragioni della sospensione e poi revoca della delibera n. 482/2025 non risultano indicate. Per cui D’Angelo e Tomasso avvertono: “Sostenere che sussisteva una interlocuzione con la regione per procedere alla sospensione e poi sostenere a due giorni che tale interlocuzione era finita per cui si revocava l’atto, non vuol dire nulla: se ci fosse stato un problema con la Regione (ma, a proposito, la delibera 482 del nuovo atto non era stata adottata dopo il recepimento delle osservazioni regionali?) perché non richiamare nel provvedimento di revoca la nota regionale con relativo protocollo recante le motivazioni della richiesta al manager dell’annullamento di un provvedimento così rilevante relativo alla proposta di atto aziendale? Sta di fatto che, il 9 luglio alle 15.00 si è tenuta l’udienza innanzi al Tribunale di Frosinone nella quale il legale di fiducia, pur presentando una memoria difensiva ha dedotto che il manager ha annullato tutta la procedura e che avrebbe proceduto ad attivare un nuovo inter di approvazione del nuovo atto aziendale”.
D’Angelo e Tomasso: volevano evitare annullamento giudiziale e verifica antisindacale
La motivazione del Dg – tira le somme la Fials – starebbe quindi nell’intento di “evitare l’annullamento giudiziale e l’accertamento della antisindacalità della condotta. Che sia questa la motivazione lo si deduce anche da una circostanza oggettiva ed incontestabile: il nuovo atto aziendale inviato al consiglio dei sanitari è uguale a quello della delibera 482/2025 (con eccezione di alcune diverse allocazioni delle strutture complesse e SS e UOSD): l’organigramma è identico (anche nella colorazione) e reca ancora la dizione atto aziendale maggio 2025. Ed infatti, il manager ha convocato per il 10 luglio il Consiglio dei Sanitari per sottoporgli il nuovo atto aziendale (cui seguirà il collegio di direzione, le OOSS e la conferenza dei Sindaci). Ma, allora, perché annullare tutto e ripresentare il medesimo atto? Non si può ammettere che la Fials con la propria iniziativa giudiziaria ha evidenziato errori procedurali da parte del manager che ben avrebbe potuto evitare quanto accaduto. Peraltro, siamo alle solite: ma se l’avvocato nominato ha dedotto la cessata materia del contendere perché non è stato conferito mandato ad un legale interno e/o ad un funzionario risparmiando la parcella che il suddetto legale avendo patrocinato la Asl (depositando apposita memoria) richiederà alla Asl?”.