Buoni fruttiferi postali, sentenza ‘storica’ del tribunale civile di Cassino

Il giudice ha accolto il ricorso presentato dai legali Di Murro e Perrozzi per conto di un cliente ed ha riconosciuto gli interessi maturati

Riconosciuto il diritto dei titolari dei Buoni Fruttiferi Postali appartenenti alle serie P, Q/P e Q. Il Tribunale civile di Cassino con una sentenza che farà ‘storia’ ha dato il via libera al rimborso in conformità dei saggi di interesse e delle condizioni riportate nel timbro apposto a tergo degli stessi, così tutelando il consumatore che ha ottenuto il pagamento di una somma notevolmente superiore a quella che Poste Italiane avrebbe voluto liquidare, ovvero di un importo di circa il 50% in più rispetto a quello che Poste proponeva di pagare.

La vicenda riguarda un signore residente in provincia di Frosinone, difeso dagli avvocati Giovanni Di Murro e Michela Perrozzi, titolare di una serie di Buoni Fruttiferi Postali appartenenti alle serie P, P/Q e Q, il quale, recatosi alla scadenza dei buoni presso gli uffici postali competenti si è visto negare il pagamento dell’importo che gli sarebbe stato dovuto secondo le condizioni riportate sul titolo. Quest’ultimo infatti prevedeva la maturazione del capitale investito in percentuale di anno in anno secondo lo schema riportato nella tabella a tergo, assicurando dopo venti anni, la maturazione di un discreto capitale suscettibile di ulteriore aumento con interessi maturati ogni due mesi se riscossi al trentesimo anno.

L’ufficio postale ha giustificato tale diversa modalità di rimborso, nettamente inferiore alle aspettative del mio assistito, richiamando la disciplina del decreto n. 148 del 1986 con il quale venivano modificati gli interessi pattuiti in sede di sottoscrizione, applicando ai buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera Q, i più bassi tassi di interesse previsti per la stessa serie Q. Detta variazione peggiorativa dei tassi di interesse è avvenuta unilateralmente da parte di Poste Italiane, la quale non ha mai provveduto a comunicare ai sottoscrittori dei buoni “la variazione sfavorevole dei tassi di interesse né a raccogliere il consenso da parte degli intestatari dei buoni e non ha mai effettuato alcuna comunicazione in merito.

Il Tribunale di Cassino ha accolto la tesi difensiva affermando che le condizioni riportate sul buono fruttifero prevalgono sulle modifiche stabilite da decreti ministeriali precedenti o successivi l’emissione e che quindi va data prevalenza ai tassi di interesse riportati a tergo del buono fruttifero in quanto non si può demandare a un strumento di carattere generale e astratto, come la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, l’avvenuta conoscenza del mutamento unilaterale delle condizioni poiché si tratta pur sempre di una cognizione presunta, i cui effetti perversi non possono ricadere sul cittadino, dal quale non si può pretendere una lettura quotidiana della stessa Gazzetta ma al quale deve garantirsi una informazione specifica e individuale (con lettera raccomandata o altro mezzo, colloquio e buona informazione presso gli uffici) non è possibile attribuire al contraente più forte un potere unilaterale come quello accordato alle Poste: la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale non può vanificare le garanzie che l’ordinamento accorda al consumatore, da applicare in maniera singola e individuale.

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