Shrinkflation: la nuova disciplina tra trasparenza, tutela del consumatore e diritto europeo

La riduzione della quantità dei prodotti resta legittima, ma produttori e distributori dovranno garantire informazioni più chiare

A partire dal 15 luglio ha acquistato efficacia la disciplina prevista dall’articolo 15-bis del Codice del consumo, introdotto dalla legge annuale per il mercato e la concorrenza e successivamente rimodulato a seguito del confronto con la Commissione europea nell’ambito della procedura di notifica prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535.

La cosiddetta shrinkflation rappresenta uno dei fenomeni che negli ultimi anni ha maggiormente alimentato il dibattito sulla trasparenza del mercato e sulla tutela del consumatore.

Si tratta della pratica con cui un operatore economico riduce la quantità di un prodotto preconfezionato mantenendone sostanzialmente invariati il prezzo, la confezione o l’aspetto grafico, determinando un aumento del prezzo unitario spesso difficilmente percepibile dal consumatore.

È opportuno precisare che tale pratica non costituisce di per sé un comportamento illecito. L’ordinamento, infatti, non limita la libertà dell’impresa di modificare peso, volume o quantità dei propri prodotti, purché siano rispettati gli obblighi di informazione e non siano poste in essere pratiche commerciali scorrette ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).

Il tema centrale, pertanto, non riguarda la liceità della riduzione della quantità, bensì l’effettiva trasparenza delle informazioni rese al consumatore, affinché quest’ultimo possa compiere scelte di acquisto realmente consapevoli.

In tale contesto si inserisce l’intervento del legislatore italiano, che, con la legge annuale per il mercato e la concorrenza, ha introdotto nel Codice del consumo il nuovo articolo 15-bis, dedicato specificamente ai casi di riduzione della quantità nominale dei prodotti preconfezionati a fronte del mantenimento della confezione e dell’aumento del prezzo per unità di misura.

La disposizione nasce dall’esigenza di rafforzare gli strumenti di trasparenza nei confronti del consumatore, ponendosi in linea con i principi sanciti dall’articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e con la direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, recepita nell’ordinamento italiano proprio attraverso il Codice del consumo.

L’evoluzione della disciplina costituisce, tuttavia, un interessante esempio di come la produzione normativa nazionale debba necessariamente confrontarsi con il quadro giuridico europeo.

La formulazione originariamente approvata dal Parlamento prevedeva infatti un obbligo particolarmente incisivo: il produttore avrebbe dovuto apporre direttamente sulla confezione del prodotto, ovvero mediante un’etichetta adesiva, una specifica dicitura idonea a segnalare al consumatore la riduzione della quantità rispetto alla confezione precedentemente commercializzata, mantenendo tale avvertenza per un periodo di sei mesi. Una soluzione che avrebbe garantito un’informazione immediatamente percepibile nel momento stesso dell’acquisto.

Prima dell’entrata in vigore della disposizione, tuttavia, il Governo ha avviato la procedura di notifica prevista dalla direttiva (UE) 2015/1535, che impone agli Stati membri di comunicare preventivamente alla Commissione europea i progetti di regole tecniche suscettibili di incidere sulla libera circolazione delle merci nel mercato interno.

Tale procedura, nota come sistema TRIS (Technical Regulation Information System), rappresenta uno degli strumenti attraverso i quali l’Unione europea previene l’introduzione di discipline nazionali che possano determinare ostacoli ingiustificati agli scambi commerciali.

L’esito del confronto con la Commissione europea ha condotto a una significativa revisione dell’impianto originario della norma. Il legislatore ha infatti abbandonato il modello fondato sull’obbligo di apporre un’avvertenza direttamente sulla confezione del prodotto, optando per un sistema di informazione demandato alla filiera commerciale.

La disciplina oggi vigente prevede che il produttore comunichi ai distributori le informazioni relative alla riduzione della quantità nominale e al conseguente incremento del prezzo per unità di misura, affinché tali informazioni siano rese disponibili ai consumatori presso il punto vendita, fisico o digitale, per un periodo di tre mesi dall’immissione in commercio del prodotto.

Si tratta di una soluzione che mira a contemperare l’esigenza di garantire un elevato livello di informazione al consumatore con quella di evitare oneri sproporzionati per gli operatori economici e possibili restrizioni alla libera circolazione dei prodotti nel mercato unico europeo.

La scelta normativa appare coerente con l’impostazione generale del diritto europeo dei consumatori, fondato prevalentemente sul principio della trasparenza informativa piuttosto che sull’introduzione di divieti generalizzati.

La disciplina sulla shrinkflation si colloca dunque nel solco di una più ampia evoluzione del diritto dei consumatori, che attribuisce all’informazione un ruolo centrale quale strumento di riequilibrio dell’asimmetria informativa esistente tra professionista e consumatore.

Permangono, tuttavia, alcuni profili che meritano attenzione. L’efficacia della nuova disciplina dipenderà in larga misura dalle concrete modalità con cui le informazioni saranno rese disponibili nei punti vendita e sulle piattaforme di commercio elettronico.

Se tali avvisi non saranno adeguatamente visibili, leggibili e immediatamente percepibili, il rischio è che la finalità perseguita dal legislatore venga solo parzialmente raggiunta. Analogamente, la riduzione del periodo di esposizione dell’informazione da sei a tre mesi potrebbe incidere sulla concreta efficacia della tutela, soprattutto per quei prodotti caratterizzati da una lunga permanenza sugli scaffali o da una minore frequenza di acquisto.

La vicenda della shrinkflation dimostra, ancora una volta, come la tutela del consumatore costituisca il risultato di un equilibrio tra diversi interessi giuridicamente rilevanti: da un lato il diritto del consumatore a un’informazione completa e trasparente, dall’altro la libertà di iniziativa economica e le esigenze di armonizzazione del mercato interno europeo.

La disciplina entrata in vigore rappresenta quindi un punto di equilibrio tra tali esigenze e costituisce un significativo esempio di come il procedimento legislativo non si esaurisca nell’approvazione parlamentare della norma, ma prosegua attraverso il necessario confronto con l’ordinamento dell’Unione europea. – Fonte www.consumerismonoprofit.it –

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